venerdì 5 aprile 2013

Buche, strade rotte, trappole stradali e….legali!


Buche, strade rotte, trappole stradali e….legali!

     ViaDellaBuca
Con sentenza, emessa in data 9 gennaio 2012, il Tribunale di Roma è tornato a decidere su un caso di danno da insidia stradale, precisando un principio: la responsabilità per le insidie stradali, ben delimitata dalla copiosa giurisprudenza degli ultimi anni, è sempre dell’Ente proprietario della strada e può essere esclusa solo dal caso fortuito.
Il fatto che l’Ente abbia incaricato una società di curare la manutenzione della strada non lo esime dal rispondere dei danni agli utenti.
IL COMUNE SI SALVA, MANCAVA LA PROVA DEL FATTO - Nel caso deciso dal Giudice capitolino di primo grado la cittadina lesionata non era stata in grado di provare il “fatto storico”, ovvero di provare che in quel dato giorno, a quella data ora, era caduta a causa di una disconnessione del manto stradale, e per questo la sua domanda di risarcimento non poteva che essere rigettata. 
Tuttavia, nella sentenza, il decidente ha colto l’occasione per fare il punto sulla responsabilità da insidie stradali, confermando l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, che pone sulle spalle degli enti proprietari delle strade il peso del rischio che gli utenti riportino danni materiali o lesioni.
CAMBIO DI VISIONE - Fino a un decennio fa infatti, il cittadino che cadeva in una buca stradale doveva provare il fatto storico, il fatto che la caduta era stata causata dalla buca, ma anche che la buca rappresentava la cosiddetta “insidia o trabocchetto”, ovvero un pericolo occulto non prevedibile con l’ordinaria diligenza. 
Adesso invece, dopo le innumerevoli pronunce della Corte di Cassazione che hanno affermato il principio, la responsabilità dei Comuni, delle Province e di tutti gli enti proprietari delle strade è automatica (è responsabilità da cose in custodia, art. 2051 c.c.), se viene provato che la caduta è stata causata dalla buca. Sarà l’Ente proprietario a dover provare che la caduta è stata determinata da caso fortuito o da colpa del danneggiato.
LA COLPA E’ DI CHI DEVE FARE LA MANUTENZIONE - Al principio sopra enunciato, secondo cui è l’Ente proprietario della strada a dover provare di non avere colpa nella caduta, il Giudice capitolino aggiunge una precisazione: il Comune non può dare la colpa alla società appaltatrice della manutenzione. 
Se il cantiere è delimitato da recinzione allora la responsabilità passa a chi fa i lavori. Altrimenti l’Ente proprietario rimane custode e quindi risponde dei danni fino a prova contraria. Il Comune di Roma non viene condannato, perché la danneggiata non è riuscita a provare né la caduta, né che tale caduta era stata causata dalla buca, ma se viceversa tali prove fossero state raggiunte, la sua difesa mirata a scaricare la responsabilità su chi è incaricato di fare la manutenzione non avrebbe dato alcun risultato.
Il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi del fatto doloso o colposo che ha causato il danno, il nesso di causalità, il danno ingiusto patito e l’imputabilità soggettiva all’ente proprietario della strada mentre quest’ultimo ha l’onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza del caso fortuito per esimersi da ogni responsabilità.
Dovrà essere accertata una situazione di pericolo occulto per l’utente della strada aperta al pubblico, la cosiddetta insidia o trabocchetto, caratterizzata, secondo la giurisprudenza, da un elemento oggettivo, la ”non visibilità”, e un elemento soggettivo, la “non prevedibilità”. 
Spetta al danneggiato provare l’esistenza dei due elementi, ad esempio che la buca fosse celata da foglie o altri detriti o le condizioni atmosferiche che ne impedivano la visibilità e che tale insidia non era per lui prevedibile. 
La caduta a causa di una buca creatasi da vari giorni sul marciapiede che si percorre abitualmente per andare al lavoro non avrebbe il requisito della imprevedibilità. 
Il soggetto danneggiato nell’uso del bene demaniale dovrà aver usato la normale diligenza senza contribuire al verificarsi del fatto dannoso, ad esempio nel caso del conducente di un ciclomotore rovinato a terra per un tombino, con il tempo incassato nel manto stradale, che circolava nella tarda serata a fari spenti potrebbe configurarsi un concorso di responsabilità.
Una attenta "mappatura" delle buche sulle strade, classificata, comprovata in modo inoppugnabile, sarebbe un buon metodo per avere un supporto nel dimostrare una precisa prova sull'insidia stradale: il segnalare la mancata manutenzione DOPO l'avvenuto incidente potrebbe non bastare.

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